Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/17

Il 2 agosto 2018 è stato pubblicato in G.U. il Codice del Terzo Settore Codice del Terzo D.Lgs. 117/17. Le novità di maggior rilievo riguardano l’inserimento esplicito delle Società di Mutuo Soccorso nel Registro degli Enti del Terzo Settore, la conferma della prevalenza della norma speciale dedicata alle SMS 3818/1886, in subordine delle norme del CTS e il richiamo generale alle norme del c.c., sottraendo pertanto le SMS dal riferimento analogico alle norme delle Cooperative. È stata esplicitamente cancellata la norma relativa alla devoluzione del 3% sugli utili ai Fondi mutualistici cooperativi che di fatto non era mai stata applicata.
 
Rientrando nell’Elenco degli Enti del Terzo Settore unitamente alle Associazionismo di promozione sociale, al volontariato e alle imprese sociali le Mutue si confermano Enti che perseguono finalità di interesse generale secondo il principio costituzionale della sussidiarietà.
 
Proprio per la loro natura e finalità esclusivamente assistenziale svolgono una funzione sociale e si propongono di facilitare l’accesso alle cure e realizzare un pieno universalismo del sistema sanitario.
 
Contestualmente alla redazione del Codice Terzo Settore sono state soppresse e razionalizzate le norme relative alla deducibilità dal reddito e detraibilità dalle imposte delle erogazioni liberali agli Enti del Terzo settore. È stato abolito l’art. 15 comma 1 lett. i bis del TUIR (che prevede appunto la detrazione dei contributi associativi versati alle SMS) ma è stata conservata la detrazione inserendola all’art 83 del CTS.
  
Attualmente la disposizione letteralmente recita “dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19% dei contributi associativi per un importo non superiore a 1.300,00 € versati dai Soci alle SMS che operano esclusivamente nei settori di cui all’art 1 della Legge 3818/1886.”
Per quanto riguarda in particolare le SMS che superano i parametri (1.100.000 € di stato patrimoniale; 2.200.000 € di entrate contributive; 12 dipendenti) si confermano i precedenti adempimenti in materia di pubblicità legale e deposito bilanci e se ne prevedono alcuni nuovi. Iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (per le SMS che sono già iscritte nella Sezione speciale delle Imprese Sociali presso il Registro Imprese della CCIAA si intende già soddisfatto in automatico il requisito di iscrizione al RUNTS) e l’obbligo di menzione dell’acronimo ETS Ente del Terzo Settore negli atti, nella carta intestata, nelle comunicazioni al pubblico. Scritture contabili e tenuta di libri sociali obbligatori (Libro Soci, verbali adunanze Assemblee e dell’Organo di Amministrazione e dell’Organo di controllo) restano confermate come già si fa attualmente. Redazione del Bilancio Sociale secondo le linee guida adottate dal MISE e tenendo conto della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’ente anche ai fini della valutazione di impatto sociale delle attività svolte, con deposito presso il RUNTS e pubblicazione sul proprio sito internet.
 
Per quanto riguarda l’Organo di controllo si conferma l’obbligatorietà per le SMS di maggiori dimensioni. Esso deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso inoltre esercita il controllo contabile in caso non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.
 
È stata poi prevista una norma art. 44 comma 2 del CTS che consente alle SMS di minore dimensione (raccolta contributiva inferiore a 50.000 € annui) di non doversi iscrivere obbligatoriamente in CCIAA Sezione dedicata all’interno delle sezione speciale imprese sociali, ma soltanto nel registro del Terzo Settore secondo le modalità delle APS o delle Associazioni, senza la necessità di doversi trasformare in associazione ma mantenendo la qualifica di SMS. Questa modalità consente di ricomporre la divisione all’interno del movimento mutualistico tra SMS più strutturate e con un’organizzazione di impresa e le piccole realtà disseminate nel nostro territorio che pure rappresentano una ricchezza storica e sociale per le loro comunità. Potranno pertanto essere tutte Società di Mutuo soccorso ma le piccole avranno adempimenti semplificati, mantenere la personalità giuridica, non perdere la forma giuridica SMS purché svolgano anche se in misura limitata e proporzionate alle risorse disponibili le attività istituzionali in ambito sanitario e socio-assistenziale previste dalla legge.
 
Inoltre le SMS in quanto enti del terzo settore potranno ricevere contributi liberali detraibili fino al 30% su max. 30.000 per persone fisiche o deducibili sino al 10% del reddito IRPEF o IRES. Infine svolgere anche tutte le altre attività previste dal CTS come ad es. detenere il controllo non totalitario di imprese sociali che esercitano attività di servizi sociali o sanitari, RSA, ecc. È stato inoltre recentemente confermato che in quanto ETS senza scopo di lucro sono ammesse al riparto del 5% mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
 
ARTICOLO 1
(Finalità ed oggetto)
1. Al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma
associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di
coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno
sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa,
in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il
presente Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in
materia di enti del Terzo settore.
 
ARTICOLO 2
(Principi generali)
1. È riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore,
dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo
salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l’apporto originale per il
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme
di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
 
ARTICOLO 4
(Enti del Terzo settore)
1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di
promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali,
le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non
riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti
per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di
azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di
produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo
settore.
 
ARTICOLO 5
(Attività di interesse generale)
1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali,
esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne
disciplinano l’esercizio, le attività aventi ad oggetto:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre
2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive
modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive
modificazioni;
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