Normativa: Evoluzioni normative
Nel 1978 con lo scioglimento delle Mutue pubbliche confluite nel nascente Servizio sanitario nazionale, l’art. 46 L. 833/78 prevedeva che la mutualità volontaria è libera, lasciando così spazio alle sole forme volontarie di mutualismo ma vietandone il finanziamento: “È vietato agli enti, imprese ed aziende pubbliche contribuire sotto qualsiasi forma al finanziamento di associazioni mutualistiche liberamente costituite aventi finalità di erogare prestazioni integrative dell'assistenza sanitaria prestata dal servizio sanitario nazionale.”
Nel D. Lgs. 460/97 le Società di Mutuo Soccorso sono state confermate nella definizione di enti non lucrativi all'art. 15 co. 1 lett. i bis) TUIR DPR 917/86, dove, accanto alla previsione della detraibilità delle erogazioni effettuate a favore delle ONLUS, è stata inserita quella a favore dei contributi associativi versati fino ad un massimo di € 1.291,14, alle Società di Mutuo Soccorso operanti nei settori previsti dall'art. 1 della legge 3818 del 1886 (erogare ai propri soci un sussidio in caso di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie). Fu riconosciuta la rilevante funzione sociale svolta che meritava di essere premiata con il riconoscimento della detrazione fiscale dei contributi associativi.
Il Decreto Ministeriale 27 ottobre 2009 pubblicato sulla G.U. del 16 gennaio 2010 istitutivo dell’Anagrafe di fondi, casse, enti e società di mutuo soccorso che svolgono attività sociosanitaria integrativa al Servizio sanitario nazionale firmato dal Ministro del Welfare Maurizio Sacconi, dà applicazione al D. Lgs. n. 502/1992 (e successive modificazioni: vd. D. Lgs. n. 229/1999) ed al primo provvedimento attuativo del 31 marzo 2008, del Ministro della Salute Livia Turco sugli ambiti di intervento dei fondi integrativi.
Il Decreto ribadisce pertanto il ruolo delle Società di Mutuo Soccorso sia come fonti istitutive sia come soggetti gestori dei Fondi sanitari così detti negoziali derivanti dalla contrattazione collettiva o aziendale e rivolti ai lavoratori dipendenti confermando il beneficio della deducibilità dei contributi versati a enti, casse e società di mutuo soccorso di cui all’art. 51 del TUIR (fino a € 3.615) a condizione che sia rispettata la percentuale di almeno il 20% di destinazione alle prestazioni cosiddette “vincolate” (prestazioni socio assistenziali anche in caso di temporanea inabilità e assistenza odontoiatrica) sul totale delle risorse destinate alle erogazioni sanitarie.
* Il Decreto peraltro conferma la possibilità per le Società di Mutuo Soccorso di gestire i così detti Fondi aperti integrativi del SSN ai sensi dell’art 9 del D.Lgs 502/92 sempre con beneficio della deducibilità dal reddito (fino a 3.615,00 € rif. Art. 10 lett. e-ter del TUIR) dei contributi versati e rivolti alla generalità dei cittadini e quindi non esclusivamente ai lavoratori dipendenti. In questa ipotesi tuttavia le prestazioni sanitarie erogabili devono essere al 100% solo prestazioni integrative del SSN (cioè solo assistenza socio sanitaria per i non autosufficienti sia a domicilio, sia presso le strutture residenziali e semiresidenziali, cure odontoiatriche, cure termali, cure non convenzionali come agopuntura, fitoterapia, ecc.) oppure prestazioni sanitarie effettuate in regime di libera professione intramoenia presso il SSN o compartecipazioni a carico dei cittadini quali ticket e differenze rette per passaggio di classe e miglior comfort alberghiero.
La costituzione di tali tipologie di Fondi integrativi del SSN è tuttora assai problematica e di fatto ferma al palo, perché oltre all’assenza di regolamenti attuativi che li disciplinino, non hanno incontrato l’interesse dei cittadini in considerazione della rigida demarcazione delle prestazioni e dei costi molto elevati delle prestazioni svolte come attività di libera professione nelle strutture pubbliche non concorrenziali rispetto a quelle private.
Le Società di Mutuo Soccorso pertanto per le iscrizioni volontarie aperte a tutti i cittadini continuano a proporre formule di copertura con pluralità di prestazioni e con piena libertà di scelta tra strutture pubbliche e private consentendo ai propri associati la possibilità di detrarre dalle imposte i contributi associativi versati in base all’art. 15 co. 1 lett. i bis) del TUIR fino all’anno 2017.
A partire dal 1 gennaio 2018 la norma è stata soppressa e riportata nell’art. 83 comma 5 del D.Lgs 117/217 Codice del Terzo settore.
Per le coperture collettive aziendali le SMS propongono coperture con almeno il 20% di prestazioni vincolate garantendo la deducibilità dei contributi versati dal datore di lavoro a titolo di assistenza sanitaria integrativa.
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Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/17