Novità del settore: In Linea il nuovo sito del Consorzio MU.SA.

- Erogazioni sanitarie che ammontano a 45 milioni di euro/anno
- Riserve mutualistiche accantonate pari a circa 100 milioni di euro
PRESENZA TERRITORIALE
Il CONSORZIO MU.SA. per mezzo delle Società di mutuo soccorso associate è in grado di essere presente su tutto il territorio nazionale, contando soci in tutte le province italiane.
Le coperture proposte sono valide sia in Italia che all’estero per tutti i cittadini italiani, stranieri, della comunità europea ed extra europea, purché residenti in Italia.
PRESTAZIONI SANITARIE OFFERTE
Le prestazioni garantite: rimborso delle spese mediche per ricoveri con o senza intervento chirurgico; prestazioni specialistiche ambulatoriali (diagnostica, visite specialistiche, esami strumentali, terapie fisiche); ticket del Servizio Sanitario Nazionale; erogazione di diarie giornaliere in caso di ricovero e per gli accompagnatori; sussidi per cure odontoiatriche, cure termali, acquisto di lenti, protesi acustiche, assistenza infermieristica domiciliare ed ospedaliera; spese di trasporto medico, o in caso di decesso, ecc.
CENTRI SANITARI CONVENZIONATI
Le Società di mutuo soccorso associate dispongono inoltre di una rete nazionale di convenzioni sanitarie con strutture sanitarie: ospedali e case di cura; poliambulatori, centri diagnostici, medici specialisti; studi odontoiatrici; servizi assistenza socio sanitaria e domiciliare.
In FORMA DIRETTA con accesso alle prestazioni senza anticipo della spesa.
In FORMA INDIRETTA applicazione di tariffe preferenziali scontate.
REGIME FISCALE DELLE COPETURE SANITARIE
Il Codice del Terzo Settore (Dlgs n.117/2017 art.83), ha stabilito la detraibilità fiscale dei contributi associativi versati dai soci alle Società di mutuo soccorso operanti ai sensi dell’art 1 della Legge 3818/1886.
In caso di fondi sanitari di originale contrattuale rivolti a lavoratori dipendenti, i contributi di assistenza sanitaria versarti sia dal datore di lavoro che dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente attività assistenziale, sono deducibili dal reddito imponibile (art 51 TUIR - DPR 917/86), a prescindere se a gestirli siano Società di mutuo soccorso o compagnie assicurative.
In caso di coperture sanitarie integrative rivolte alle categorie di lavoratori autonomi o di professionisti, solo quelle gestite da Società di mutuo soccorso consentono all’assistito di detrarre dalle imposte i relativi contributi associativi.