Legge di riferimento delle Società di Mutuo Soccorso: L. 3818/1886 e smi 2012

Le prime esperienze di Società di Mutuo Soccorso in Italia risalgono alla metà del 1800 e la prima legge organica che ancora ne disciplina la materia e l’attività è la legge 3818 del 15 aprile 1886. Costituzione legale delle Società di Mutuo Soccorso.
 
L’Art. 1 del testo originario fino al 2012 recitava: Possono conseguire personalità giuridica (…) le società di mutuo soccorso che si propongono tutti o alcuni dei seguenti fini: assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia; venire in aiuto alle famiglie dei Soci defunti.
 
Con il Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 denominato DL Crescita2.0 (GU n. 245 del 19-10-2012 - Suppl. Ordinario n.194) dopo oltre 125 anni sono stati apportati alcuni importanti emendamenti che hanno parzialmente riformato e aggiornato la Legge 3818/1886.
 
Le principali novità riguardano:
  • Iscrizione nel Registro Imprese
  • Per garantire una pubblicità delle attività e dei bilanci delle Società di Mutuo Soccorso è stata resa obbligatoria l’iscrizione nella Sezione speciale presso le CCIAA dedicata alle Imprese Sociali e nella sezione speciale dell’ Albo delle Società Cooperative (in apposite sottosezioni dedicate alle SMS).
  • Vigilanza sulle Società di mutuo soccorso
  • Si conferma, nei confronti delle SMS che svolgano le attività istituzionali previste dalla legge 3818, l’attuale sistema di vigilanza posto in capo al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del D. Lgs 220/2002. Si chiarisce che la vigilanza sulle Società di mutuo soccorso ha puramente scopo formale di accertare la conformità dell'oggetto sociale alle disposizioni dettate dagli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886.
  • Definizione delle attività istituzionali e complementari
  • È stato riscritto completamente l’art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, relativo alle cosiddette attività istituzionali che possono svolgere le SMS.
    L'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, è sostituito dal seguente:
     
    «Le società di mutuo soccorso conseguono la personalità giuridica nei modi stabiliti dalla presente Legge. Esse non hanno finalità di lucro, ma perseguono finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o più delle seguenti attività:
     


    1. Erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
    2. Erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
    3. Erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
    4. Erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.
     
    Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni».
     
    A fianco di tali attività «Le società possono inoltre promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici “(motivazione, coerente con il dettato normativo, alla base delle attività culturali e sociali che svolgono tanti Sodalizi).
     
  • La “mutualità mediata”
  • Una delle novità più interessanti è quella relativa alla cosiddetta “mutualità mediata”. L’introduzione di un comma all’art. 3 della Legge 3818, prevede la possibilità di divenire soci delle società di mutuo soccorso, oltre che per le persone fisiche, anche per altre società di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società, nonché per i fondi sanitari in rappresentanza dei lavoratori iscritti siano essi esterni o quello interno alla Mutua.
    Si realizza, in tal modo, la cosiddetta "mutualità mediata" che consente alle SMS di minori dimensioni di svolgere la loro funzione in campo socio-sanitario, nonché di gestire le coperture collettive nei confronti di dipendenti aziendali  iscritti ai Fondi sanitari ex art. 51 del TUIR,  di snellire gli adempimenti burocratici e favorire un ampliamento del numero degli assistiti per migliorare le economia di scale e la riduzione del rischio gestionale.
     

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